Statuto e regolamento - Statuto e regolamento
ART. 8 - COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori dei conti é composto dal Presidente, da due membri effettivi ed uno supplente che vengono eletti fra i Soci dall'Assemblea Generale Ordinaria.nella medesima seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo. Essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Risultano eletti coloro i quali riportano il maggior numero di voti. I primi tre della graduatoria sono nominati effettivi. Il quarto della graduatoria è nominato supplente. In caso di impedimento definitivo di un componente effettivo del Collegio subentra il revisore supplente, il quale durerà in carica sino alla scadenza naturale del componente sostituito. Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni o decadenza dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica sino alla scadenza naturale di tutte le cariche sociali.
Il Collegio esercita la vigilanza sulla amministrazione della Associazione e appronta la relazione che correda il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci. Deve inoltre vigilare sull’osservanza dello Statuto e delle altre norme regolamentari o di legge. Il collegio dei Revisori dei Conti svolge, nelle Assemblee, il compito della verifica dei poteri e funge da commissione di scrutinio per le votazioni.
Statuto e regolamento